Il congedo per maternità: diritti ed opportunità per le donne che lavorano

foto tratta da planningwithkids.com
Il congedo di maternità, chiamato anche astensione obbligatoria dal lavoro, è una forma di tutela garantita durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.
Consiste, nel divieto, posto al datore di lavoro, di adibire al lavoro la donna nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
In caso di parto prematuro, i giorni di congedo prima del parto, non goduti, si aggiungono al congedo dopo il parto. Nel 2000 è stata introdotta la cosidetta flessibilità del congedo di maternità che consente alla madre che lavora, di continuare a lavorare nel corso dell’ottavo mese e di prolungare dunque il periodo di congedo dopo il parto, per un numero di giorni pari a quelli lavorati nell’ottavo mese.
La flessibilità ovviamente, viene concessa a condizione che il medico aziendale ove previsto o il Medico del Servizio Sanitario Nazionale, attestino entro la fine del settimo mese di gravidanza, che la prosecuzione del lavoro per tutto l’ottavo mese, non arrechi danno alla donna o al bambino.
La flessibilità si interrompe qualora la futura mamma comunichi di voler iniziare il congedo di maternità oppure si verifichi un evento di malattia, anche se non dipendente dalla gravidanza.
In caso di parto gemellare il congedo non viene raddoppiato, ha quindi la stessa durata prevista per un singolo parto.

Il congedo di maternità è riconosciuto anche nei casi di adozioni e/o affidamenti sia nazionali che internazionali di minori :
– in caso di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, il congedo può essere chiesto per i primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.
– in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali il congedo è fruito nei primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia; entro il limite di cinque mesi, il congedo può essere chiesto acnhe per i periodi di permanenza all’Estero certificati dall’Ente nazionale che cura l’adozione.
– il congedo spetta cnhe in caso di affidamento non preadottivo nazionale. In questo caso spettano tre mesi di congedo, da fruire entro i successivi cinque mesi dalla data di affidamento del minore. Il congedo non spetta in caso di collocamento presso una comunità di tipo familiare.

CASI DI ANTICIPAMENTO O PROLUNGAMENTO

Il congedo di maternità può essere anticipato o prolungato nei seguenti casi:
– in presenza di gravi complicazioni della gravidanza o di patologie preesistenti che si possono aggravare durante la gravidanza.
– quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute a rischio per la salute della gestante o del bambino.
– quando la madre svolge lavori vietati (lavori pericolosi, faticosi ed insalubri) e non possa essere adibita ad altre mansioni, durante la gravidanza.

Per ottenere l’anticipazione o il prolungamento del congedo, la lavoratrice deve peresentare relativa domanda, in qualsiasi momento della gravidanza, per uno o più periodi.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
L’interruzione di gravidanza, avvenuta entro 180 giorni dall’inizio della gestazione si considera aborto. L’eventuale assenza dal lavoro successiva alla data di aborto è considerata “malattia”. La donna quindi può astenersi dal lavoro per un periodo necessario al recupero delle condizioni fisiche.
L’interruzione di gravidanza invece che si verifica dopo i 180 giorni è considerata “parto” ed ha quindi diritto alla relativa indennità di maternità.

Ulteriori informazioni le trovate sul sito www.inps.it

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