La lavoratrice dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un’anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
- 2 ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore di lavoro
- 1 ora al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere
I riposi raddoppiano in caso di:
- parto gemellare o plurimo
- adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche se non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse
A CHI SPETTANO
ALLA MADRE
- madre lavoratrice dipendente, anche nel caso di adozione o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia.
- madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita.
- madre lsu, lpu, asu, impiegata a tempo pieno nelle attività socialmente utili.
AL PADRE
Al padre lavoratore dipendente
- quando il figlio è affidato solo al padre
- in alternativa alla madre lavoratrice, che non si avvale o non si può avvalere dei riposi perchè appartenente a categorie non aventi diritto (es. lavoratrice domestica o a domicilio)
- nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma , libera professionista ecc.
- nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità di accudire il bimbo.
- in caso di morte o grave infermità della madre, indipendentemente dalla sua condizione lavorativa.
Il padre può comunque usufruire dei riposi per allattamento dal giorno successivo al parto e fino ai 3 mesi di vita del bambino.
A CHI NON SPETTANO
- alla madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, impresaria agricola, libera professionista)
- colf, badanti e lavoratrici a domicilio
- al padre, quando la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa
- nel caso in cui la madre, non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( aspettativa, permessi non retribuiti
- quando la madre fruisce delle indennità per congedo di maternità.
LA DOMANDA
La domanda della madre per ottenere i riposi per allattamento va presentata al datore di lavoro.
La domanda del padre va presentata al datore di lavoro e all’INPS corredata della necessaria documentazione
Ulteriori informazioni su: www.inps.it